Logo

Capitan Marvel: questioni di pubblico dominio nel mondo del diritto d’autore

gacc anteprimaIn seguito al recente dibattito che ha visto protagoniste le case editriciCagliostro E-Press e RW Lion (esclusivista per l’Italia dei fumetti DC Comics) in merito alla prossima pubblicazione da parte della prima di alcune storie a fumetti della Golden Age americana non più coperte da diritti d’autore, é intervenuta l’associazione culturale RegolaKreativa(ass per lo studio e tutela del diritto d’autore nelle arti grafiche) che, attraverso l’avvocato Annalisa Spedicato, esperta in proprietà intellettuale, ha diffuso in rete il seguente parere dottrinale sulla controversa materia. Lo riportiamo di seguito integralmente:

di Annalisa Spedicato*

“Il libro, in quanto libro, appartiene all’autore, ma in quanto pensiero appartiene – senza voler esagerare – al genere umano. Tutti gli intelletti ne hanno diritto. Se uno dei due diritti, quello dello scrittore e quello dello spirito umano, dovesse essere sacrificato, sarebbe certo quello dello scrittore, dal momento che la nostra unica preoccupazione è l’interesse pubblico e tutti, lo dichiaro, vengono prima di noi”. (Victor Hugo, Discorso d’apertura al Congresso letterario internazionale del 1878, 1878).

Così esordiva Viktor Hugo nel discorso di apertura al congresso letterario del lontano 1878, quando già esistevano questioni legate al pubblico dominio delle opere d’ingegno da un lato e diritti di proprietà sulle stesse  dall’altro.

Intorno al 1860, il Dictionnaire de l’Académie française forniva la seguente definizione di pubblico dominio, tradotta in italiano dal Manzoni:

Essere nel dominio pubblico, cadere nel dominio pubblico, si dice dell’opere letterarie e dell’altre produzioni dello spirito o dell’arte, le quali, dopo un certo tempo determinato dalle leggi, cessano d’esser la proprietà degli autori o de’ loro eredi”.

Il pubblico dominio è un principio accolto da tutte le legislazioni che hanno sottoscritto laConvenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, adottata aBerna nel 1886. Un accordo internazionale che riconosce l’esistenza del diritto d’autore in tutte le nazioni firmatarie.

E’ vero dunque che ogni legislazione fissa tempi diversi a che un’opera di ingegno diventi di dominio pubblico, tuttavia ogni Paese firmatario (l’ elenco completo dei paesi firmatari si può leggere da Wikipedia alla voce Convenzione di Berna) ha la consapevolezza che fa parte del progresso e del miglioramento della specie umana donare liberamente alle future generazioni la possibilità di conoscere, studiare, modificare, utilizzare le opere passate cadute in pubblico dominio, senza dover chiedere l’autorizzazione ad alcuno.

Il concetto di privativa a tempo nel settore delle opere d’ingegno ed i principi del diritto dell’autore si basano sul fatto che il creatore dell’opera e/o chi ne ha da lui acquisito i diritti ha certamente il diritto di autorizzare tutte le forme d’uso della sua creazione, tuttavia, trascorso quel certo numero di anni necessario (che in Italia è fissato a 70 anni dopo la morte dell’autore- art. 25 LDA), secondo le leggi sul diritto d’autore degli Stati firmatari della Convenzione di Berna, a che lo stesso ed i suoi eredi e aventi causa siano stati soddisfatti economicamente dagli utilizzi e/o dalle concessioni all’utilizzo da parte di terzi, l’opera diventa bene comune, patrimonio di tutta l’umanità e tutti indistintamente possono utilizzarla, compreso l’uso con scopo di lucro.

Se sono trascorsi 70 anni dalla morte dell’autore in Italia (a grandi linee, in Canada il diritto d’autore persiste per 50 anni dopo la morte dell’autore) l’opera dunque diventa proprietà di ciascuno di noi ed ognuno può, nel rispetto pieno dei diritti di paternità dell’autore (art. 20 LDA), utilizzarla secondo le proprie intenzioni. Ovviamente, qui occorre prestare attenzione ai rifacimenti dell’opera ed alle opere critiche che della stessa opera originale sono state realizzate nel corso degli anni, magari anche con l’autorizzazione dello stesso autore o dei suoi eredi o aventi causa. Come è ovvio, anche il rifacimento, se è originale, diventa a sua volta un’opera a se stante, pertanto avrà il suo tempo specifico per entrare nel pubblico dominio. Però se dalla creazione dell’opera originale sono trascorsi ormai 70 anni dalla morte dell’autore, ogni individuo che ne abbia interesse potrà usare quell’opera prima, senza autorizzazioni di sorta.

Attenzione però non è tutto oro ciò che luccica. Infatti, considerando che nel mondo vige la legge del più forte (o era… quella del più furbo!…), può ben accadere che un bravo uomo d’affari, magari un editore, trovando nell’opera d’ingegno che, ad esempio, è una storia a fumetti, un personaggio interessante decida, con il bene placet dell’autore o di chi per lui, anche quando quindi l’opera non è ancora caduta in dominio pubblico, di registrare a suo nome il personaggio come marchio composto, quindi nominativo (ne registra il nome)  e grafico (ne registra le fattezze). Bene, poniamo il caso che l’editore registri il suddetto personaggio come suo marchio, nella classe 16 (Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliche’) e nella classe 28 (giocattoli..) della classificazione dei prodotti di Nizza, ottenendo così una privativa industriale su quel nome e sul disegno di quel personaggio.

A quel punto, ogni soggetto che avesse intenzione di utilizzare quel nome o quel personaggio dovrebbe necessariamente chiedere l’autorizzazione al titolare della registrazione, ottenendo da questi una licenza all’uso. Ovviamente, questo accade anche quando la stessa storia narrata che ruota intorno a quel personaggio entri a far parte del pubblico dominio. Pertanto, chi intendesse utilizzare la storia ormai di pubblico dominio, per esempio rieditandola o anche traducendola, potrebbe certamente farlo, ma dovrebbe usare un altro nome ed il disegno di un personaggio differente, narrando le medesime vicende di quello che non potrebbe essere menzionato nel volume, senza una preventiva autorizzazione.

In ogni caso, la questione pone un necessario chiarimento a livello normativo proprio su quelle opere, per esempio personaggi di fumetti, che sono da un lato opere appartenenti esclusivamente al mondo del diritto d’autore, che, ad un certo punto, della loro vita diventano marchi, ma che comunque continuano ad essere usati in un settore, quello editoriale che li vede come protagonisti, come opere d’ingegno di per sé stesse e non strumenti grafici che esercitano la funzione di marchio, specificamente e propriamente dettata dalle norme. Il marchio infatti è l’indicatore dei prodotti e dei servizi che un’impresa offre e permette di distinguere i prodotti/ servizi offerti da un’impresa da quelli di altre imprese, fornendo al consumatore uno strumento per identificare la provenienza del prodotto o servizio acquistato. Ad avviso di chi scrive, quando un personaggio a fumetti viene utilizzato per i motivi specifici per cui è nato, ovvero in una storia come personaggio, deve rimanere una mera creazione intellettuale con una valenza ed una funzione diverse da quella data ad un marchio. Diverso è il caso in cui il personaggio viene usato ad esempio come stampa su una T-Shirt o per dare la forma ad un biscotto.  In questi ultimi casi, il personaggio se registrato da un’impresa viene adoperato come identificazione di quell’impresa o di un suo prodotto e dunque come marchio, pertanto i suoi usi non autorizzati potranno certamente essere perseguiti come illecito. Ma nel caso in cui il personaggio venga usato nella sua specifica funzione di creazione intellettuale, ovvero svolgente la sola e chiara sua funzione di personaggio o protagonista di una storia di pubblico dominio, allora, ad avviso di chi scrive, la sua funzione non dovrebbe essere fatta rientrare tra quelle che la legge assegna al segno come marchio. La questione porrebbe dubbi, in realtà, anche a livello di inquadramento fiscale, ma questa è un’altra storia.

Ad ogni modo, quanto detto sopra rimane un mero ragionamento e un’argomentazione congetturata, non avvalorata da chiare norme o giurisprudenza. Di fatto, in verità,  resta applicata l’interpretazione più restrittiva, ovvero quella che permette ad un’impresa, che abbia registrato un segno come marchio, di vietarne a terzi ogni utilizzo. In questi casi viene, pertanto, applicata, la legge del first come first served… a vantaggio del soggetto che arriva prima (o del …più furbo!?…se preferite).    

*Articolo pubblicato originariamente su Connect 24 Consulting e su L'Altra Pagina. Per gentile concessione dell'autore e dell'editore.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.