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L'Editoriale » Avvicinandoci a Fullcomics: sul Diritto d’autore (seconda parte)
di Alessandro Bottero
Seconda parte di questo viaggio all’interno del mondo del diritto d’autore (la prima parte la potete leggere QUI). Dopo aver definito i termini, ed aver dato qualche ragguaglio sulla legge italiana, e sulle varie convenzioni internazionali che regolano il diritto d’autore, oggi si parla di COPYRIGHT, che è una cosa leggermente ma sostanzialmente diversa.
Sostanzialmente il discorso è questo: esistono dei paesi cosiddetti di COMMON LAW, tra cui Gran Bretagna e Stati Uniti, e paesi di CIVIL LAW, tra cui la quasi totalità dell’europa, la russia, e l’america latina.
Per civil law si intende questo:
"I sistemi di civil law si sono sviluppati nell'Europa continentale a partire dal diritto romano-giustinianeo. Sono basati su un ruolo importante dell'università (dottrina giuridica e educazione dei giuristi) e su un sistema di codici (aggregato omogeneo di leggi e norme), i quali adottano categorie giuridiche simili a quelle del diritto romano la cui fonte di legittimazione si consustanzia nella legislazione.
In questi sistemi il giudice dovrebbe attenersi, per quanto possibile, alla lettera della legge ed allo spirito del legislatore, sovrano in quanto direttamente eletto dal popolo”
Invece Il sistema del Common law è un modello di ordinamento giuridico, di matrice anglosassone, basato sulle decisioni giurisprudenziali più che sui codici e sui decreti governativi.
Per sintetizzare in breve le differenze ecco un breve riassunto tratto dalla pagina “common law” di Wikipedia:
Common law / Civil law
Nell'accezione più frequente con cui l'espressione viene utilizzata nei paesi di Civil law, Common law si contrappone a Civil law. In tale accezione Common law è usato come sinonimo di diritto anglosassone, mentre Civil law indica i sistemi giuridici “romanistici” propri dei paesi dell'Europa continentale e, almeno formalmente, anche della maggior parte dei paesi extra europei che non abbiano mai avuto rapporti coloniali con la Gran Bretagna. Nel diritto, per Common Law si intende un sistema giuridico di diritto non codificato che si basa su un modello di "precedente giurisprudenziale", attraverso il quale i giudizi vengono stabiliti sulla base di altre precedenti sentenze di casi tra loro molto simili, consolidandosi nel tempo. I sistemi di Civil Law si basano su diritti codificati, ovvero un sistema di norme suddivise in categorie da genus a speciem (codice civile, penale, di procedura civile e penale).
Quindi diritto d’autore e copyright sono leggermente diversi, perché nascono in due ambiti diversi: teorico-giurisprudenziale quello del diritto d’autore, pragmatico-basato su precedenti quello del copyright.
Copyright significa letteralmente “diritto di copia”, quindi non è la stessa cosa di “diritto dell’autore”. Paradossalmente si potrebbe detenere il copyright di un’opera, pur non essendone l’autore, semplicemente detenendo il diritto di COPIARE l’opera e diffonderla. In effetti oggi giorno il discorso è questo. La lotta delle case discografiche e/o cinematografiche contro la pirateria non è per proteggere gli autori. Sfatiamo questa leggenda. Alle case discografiche di proteggere gli autori delle canzoni non importa nulla. Quello che proteggono è il loro diritto di essere gli unici autorizzati a copiare l’opera X, e a distribuirla a pagamento. Non “salvaguardia e tutela del diritto d’AUTORE”, ma “salvaguardia e tutela del diritto del RIPRODUTTORE”.
Se la casa editrice X si irrita perché il suo volume di fumetti con la traduzione italiana di Super Botman contro i pinguini mutanti viene scansionato e messo in condivisione su Internet, il motivo non è perché si sta ledendo il diritto d’autore degli autori della VERSIONE ORIGINALE dell’opera, ma solo perché si sta attacca il copyright del volume TRADOTTO, quindi non dell’opera originale.
Distinguiamo quindi diritto d’autore da copyright, perché sono cose ben diverse. Il primo attiene più a una sfera etica, il secondo più a una sfera di sfruttamento commerciale.
Ma come è nato il copyright? Qui la cosa è divertente. Ecco un breve excursus storiografico, tratto sempre da Wikipedia:
Le prime normative sul diritto di copia (copyright) furono emanate dalla monarchia inglese nel XVI secolo con la volontà di operare un controllo sulle opere pubblicate nel territorio. Col diffondersi delle prime macchine automatiche per la stampa, infatti, iniziò ad affermarsi una libera circolazione fra la popolazione di scritti e volumi di ogni argomento e genere. Il governo, poiché la censura era all'epoca una funzione amministrativa legittima come la gestione della sicurezza pubblica, avvertì il bisogno di controllare ed autorizzare la libera circolazione delle opinioni. Ragion per cui fondò una corporazione privata di censori - la London Company of Stationers (Corporazione dei Librai di Londra) - i cui profitti sarebbero dipesi da quanto fosse stato efficace il loro lavoro di censura filo-governativa.
Agli Stationers (ovvero gli editori) furono concessi i diritti di copia (copyright, appunto) su ogni stampa, con valenza retroattiva anche per le opere pubblicate precedentemente. La concessione prevedeva il diritto esclusivo di stampa, e quello di poter ricercare e confiscare le stampe ed i libri non autorizzati, finanche di bruciare quelli stampati illegalmente. Registro della corporazione, registrazione che era effettuabile solamente dopo un attento vaglio ad opera del Censore della corona o dopo la censura degli stessi editori. La corporazione degli editori esercitava perciò a tutti gli effetti funzioni di polizia privata, dedita al profitto e controllata da parte del governo.
Ogni nuova opera veniva annotata nel registro della corporazione sotto il nome di uno dei membri della corporazione il quale ne acquisiva il “copyright”, ovvero il diritto esclusivo sugli altri editori di pubblicarla; una corte risolveva le eventuali dispute fra membri. Il diritto sulle copie (copyright), perciò, nasce come diritto specifico dell'editore, diritto sul quale il reale autore non può quindi recriminare alcunché né guadagnare di conseguenza.
Nel successivo secolo e mezzo la corporazione dei censori inglesi generò benefici per il governo e per gli editori: per il governo, esercitando un potere di controllo sulla libera diffusione delle opinioni e delle informazioni; per gli editori, traendo profitto dal proprio monopolio di vendita. Sul finire del XVII secolo, però, l'imporsi di idee liberali nella società frenò le tradizionali politiche censorie e causò una graduale fine del monopolio delle caste editrici.
Temendo una liberalizzazione della stampa e la concorrenza da parte di stampatori indipendenti ed autori, gli editori fecero valere la propria moral suasion sul Parlamento. Basandosi sull'assunto che gli autori non disponessero dei mezzi per distribuire e stampare le proprie opere (attività all'epoca assai costosa e quindi riservata a pochi), mantennero tutti i privilegi acquisiti in passato con un'astuzia: attribuire ai veri autori diritti di proprietà sulle opere prodotte, ma con la clausola che questa proprietà potesse essere trasferita ad altri tramite contratto. Di lì in poi gli editori non avrebbero più generato profitto dalla censura sulle opere, ma semplicemente dal trasferimento dei diritti firmato (più o meno volontariamente) dagli autori, trasferimento in ogni caso necessario per la altrimenti troppo costosa pubblicazione delle opere.
Su queste basi, nel 1710 venne perciò emanata la prima norma moderna sul copyright: lo Statuto di Anna (Statute of Anna).
A partire dalla Statuto di Anna, gli autori, che fino ad allora non avevano detenuto alcun diritto di proprietà, ottennero in sostanza il (tutto sommato vacuo) potere di bloccare la diffusione delle proprie opere, mentre la corporazione degli editori incrementò i profitti grazie alla cessione - sostanzialmente obbligatoria per ottenere stampa e distribuzione - da parte degli autori dei vari diritti sulle opere.
Il rafforzamento successivo dei diritti d'autore su pressione delle corporazioni, generò gradualmente il declino di altre forme di sostentamento per gli autori (come il patronato, la sovvenzione, ecc.), legando e sottoponendo indissolubilmente il sostentamento dell'autore al profitto dell'editore.
Nel corso dei successivi due secoli anche la Francia, la Repubblica Cisalpina, il Regno d'Italia, il Regno delle Due Sicilie e il resto d'Europa emanarono legislazioni per l'istituzione del copyright (o del diritto d'autore).
* nel 1836, il codice civile albertino per la Sardegna.
* nel 1840, il 22 dicembre, il decreto di Maria Luigia, per il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla.
* nel 1865, il 25 giugno, nel Regno d'Italia, con legge 2337.
Talune con ispirazioni maggiormente illuministe e democratiche rispetto a quella anglosassone, pur tuttavia con la medesima radice.
Nel 1886, il 9 settembre, fu costituita l'Unione internazionale di Berna, per coordinare i rapporti in questo campo, di tutti i paesi iscritti, ancora oggi operante.
Tutto chiaro? Scusatemi il lungo spiegone storico, ma credo sia stato utile per capire una cosa: Il diritto sulle copie (copyright) nasce come diritto specifico dell'editore, diritto sul quale il reale autore non può quindi recriminare alcunché né guadagnare di conseguenza.Richard Stallman, teorico del Copyleft, ha ampliato la discussione chiarendo un altro particolare che da questo testo invece non emerge in modo chiarissimo:
Il copyright viene istituito non per impedire ad altri di “usare” le idee altrui, ma al contrario per costringere gli inventori e gli ideatori di concetti nuovi, di renderli pubblici. Prima del copyright e della necessità di iscrivere le proprie opere in un registro infatti, nella comunità scientifica e/o tecnologica era prassi comune tenere segreti eventuali risultati, per essere gli “unici” a poter offrire sul mercato le novità. Un nuovo metodo di forgia, ad esempio, o nuove tecniche per la semina, e così via. Tali novità non venivano condivise, perché non si voleva che altri ne godessero i benefici. Questo era facilitato anche dal fatto che non esisteva una tecnologia tale da permettere una facile diffusione delle idee. L’avvento delle macchine di stampa rese possibile produrre opuscoli dove le novità venivano esposte, e quindi in teoria le nuove idee potevano diffondersi. Il problema era che la mentalità di segretezza permaneva. Il copyright, con l’obbligo di iscrivere l’opera in un pubblico registro, spezzò questa segretezza, obbligando gli ideatori di cose e concetti nuovi a mettere a disposizione di tutti le novità. Il discorso era molto semplice: una volta istituito il pubblico registro delle opere con diritto di copia, e quindi di vendita e quindi di ricavo economico, il primo che iscrive in tale registro un’opera con i segreti del nuovo metodo della semina, diventerà l’unico autorizzato a diffondere tale opera, ricavandone benefici economici. Ecco quindi che non era più conveniente mantenere segrete le innovazioni.
Il copyright quindi nasce come incentivo a mettere in circolazione le nuove idee, nasce come spinta obbligata alla CONDIVISIONE DEI CONTENUTI. Non nasce come “protezione dei diritti degli autori a fronte di uno stato di anarchia, in cui tutti approfittano delle opere altrui”.
Ma per oggi mi sono dilungato anche troppo.
La prossima volta parleremo di Copyleft, Creative Commons e altre belle cose.